Lettera aperta di un sacerdote a Leone XIV su Amoris laetitia

Sua Santità Papa Leone XIV
22 luglio 2025
00120 CITTÀ DEL VATICANO
Santissimo Padre,
Le rivolgo questa accorata petizione riguardo a un problema urgente e praticamente senza precedenti che Vostra Santità ha ereditato dal precedente pontificato. È un problema che io e molti altri cattolici riteniamo tocchi il cuore stesso della missione affidataLe dal Nostro Signore in quanto Successore del Beato Pietro: quella di custodire e insegnare la dottrina incorrotta di Cristo, “trasmessa una volta per sempre ai santi” (Gd 3).
- Mi riferisco al fatto che il Capitolo VIII dell’Esortazione Apostolica Amoris laetitia (AL) di Papa Francesco, del 19 marzo 2016, insegna dottrine che nessuno dei suoi apologeti è riuscito a conciliare in modo persuasivo con la tradizione magisteriale bimillenaria della Chiesa cattolica, derivata direttamente dalla Sacra Scrittura.
- La più pressante, dal punto di vista pastorale, è il permesso concesso nella nota 351 di AL, all’articolo 305, di dare la Santa Comunione “in certi casi” a coppie che vivono “in una situazione oggettivamente peccaminosa”, in particolare a coloro che erano stati validamente sposati, ma che poi hanno divorziato e contratto un nuovo matrimonio civile, continuando a convivere more uxorio. Non si tratta, in verità, di un permesso indiscriminato per tutti costoro di ricevere l’Eucaristia. Ma la chiara tradizione della Chiesa è sempre stata che in nessun caso persone in tale situazione possano ricevere la Santa Comunione. Qui sta la contraddizione assai preoccupante.
- Coloro che cercano di conciliare questo insegnamento con l’ortodossia cattolica fanno notare che è possibile commettere ciò che è oggettivamente un peccato mortale (“materia grave”), ma trovarsi comunque in stato di grazia a causa di fattori soggettivi attenuanti: mancanza di pieno consenso della volontà e/o ignoranza circa la gravità morale dell’atto. Questo è vero, ma irrilevante. I predecessori di Papa Francesco sulla Cattedra di Pietro erano ovviamente ben consapevoli di tali attenuanti. Tuttavia hanno sempre escluso in modo assoluto dalla Comunione chiunque vivesse in adulterio, proprio a motivo del loro stato oggettivo.
- Come Papa San Giovanni Paolo II ha riassunto e confermato l’insegnamento di tutti i suoi predecessori in Familiaris Consortio, n. 84: “Non possono essere ammessi [alla Comunione] a motivo del fatto che il loro stato e condizione di vita contraddicono oggettivamente quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa che è significata e attuata dall’Eucaristia. Vi è inoltre un’altra particolare ragione pastorale: se queste persone fossero ammesse all’Eucaristia, i fedeli verrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull’indissolubilità del matrimonio.” In effetti, dozzine di passi scritturistici e interventi magisteriali lungo due millenni testimoniano che negare l’Eucaristia a tali persone è questione di diritto divino, non di semplice disciplina ecclesiastica mutabile.
- Anche il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che, come conseguenza della loro oggettiva contraddizione della legge di Dio, i divorziati risposati civilmente non possono ricevere la Comunione. La chiara implicazione è che qualunque diminuita imputabilità a livello soggettivo non è sufficiente a giustificarne l’ammissione all’Eucaristia:
- 1650: “[I divorziati risposati civilmente] si trovano in una situazione che contraddice oggettivamente la legge di Dio. Perciò non possono accedere alla comunione eucaristica finché perdura tale situazione. […] La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza può essere accordata solo a coloro che si pentono di aver violato il segno dell’alleanza e della fedeltà a Cristo, e che si impegnano a vivere in piena continenza” (enfasi aggiunta).
- 2384: “Il contrarre una nuova unione [dopo il divorzio], anche se riconosciuta dalla legge civile, accresce la gravità della rottura: il coniuge risposato si trova allora in una situazione di adulterio pubblico e permanente.”
In altre parole, il nuovo matrimonio civile, pur rendendo l’unione più rispettabile socialmente, costituisce un’offesa ancora più grave dal punto di vista della legge divina.
- 2390: “L’atto sessuale deve aver luogo esclusivamente all’interno del matrimonio [valido]. Fuori del matrimonio costituisce sempre peccato grave ed esclude dalla comunione sacramentale” (enfasi aggiunta).
- In breve, Vostra Santità ha ereditato una situazione in cui vi è una pericolosa autocontraddizione nei documenti stessi della Chiesa. In AL ci viene detto che persone che vivono in relazioni adulterine possono in alcuni casi ricevere l’Eucaristia, mentre non solo i documenti papali e conciliari precedenti, ma anche il Catechismo della Chiesa Cattolica non ammettono alcuna eccezione alla loro esclusione dalla Comunione. Ancora una volta, è la relazione oggettiva che viene detta causare tale esclusione dalla Comunione.
- Santissimo Padre, alla luce di questa scandalosa incoerenza tra AL e l’insegnamento costante di tutti i precedenti papi e concili, fedelmente riassunto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, chiedo rispettosamente che Vostra Santità consideri quali misure possano essere più appropriate per superare questa fonte di disunità e confusione su una questione di grande importanza dottrinale e pastorale, e così “confermare i fratelli nella fede”.
Devotissimo e rispettoso in Cristo,
(Rev.) Brian W. Harrison, MA, STD
Professore Associato di Teologia (emerito),
Pontificia Università Cattolica di Porto Rico
Fonte: OnePeterFive, 12 agosto 2025. Traduzione a cura di Tradizione Famiglia Proprietà – Italia.
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